Servizi offerti

Studio tecnico Georevolution

Lo studio cura nel minimo dettaglio e dedizione le attività assegnate dai committenti, individuando la soluzione ideale per ogni singola pratica; Uno dei principali punti di forza, oltre alla professionalità e l’incessante aggiornamento agli sviluppi normativi, si identifica nell’espletare le pratiche in tempi brevi assicurando ai clienti che si affidano la massima qualità.

Catasto
• visura catastale
• planimetria catastale
• variazione catastale
• ricerche in conservatoria
• voltura catastale
• dichiarazione di successione
• inserimento in mappa catastale
• frazionamento catastale – immobile/terreno
• rilievo plano altimetrico
• verifica dei confini di una proprietà
• accatastamento immobili

Urbanistica
• verifica immobiliare: consulenza urbanistica per immobili in vendita
• c.i.l.a. – comunicazione inizio lavori asseverata
• s.c.i.a. – segnalazione certificata di inizio attività
• pdc – permesso di costruire
• certificato di agibilità
• recupero del sottotetto – piano casa
• definizione condono edilizio


Per le attivita’ commerciali
• s.c.i.a. – attività commerciali
• sicurezza sul lavoro – consulenza e formazione
• perizia fonometrica
• haccp – consulenza e certificazione
• permessi osp – occupazione suolo pubblico
• apertura attività extralberghiera e alberghiera
• pratiche tari (ex tarsu)
• pratiche asl
• richiesta autorizzazione per installazione insegne
• richiesta autorizzazione per installazione tende frangisole


Edilizia
• perizie tecniche: giudiziali – extragiudiziali – giurate
• progettazione architettonica
• progettazione impiantistica
• progettazione strutturale
• controlli strutturali: monitoraggi e diagnostica
• certificazione energetica ape – l. 10/91
• redazione capitolato e computo metrico
• stime immobiliari
• divisioni ereditarie
• direzione dei lavori
• sicurezza nel cantiere edile
• indagini termografiche per verifica fenomeni infiltrativi
• redazione tabelle millesimali condominio

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Pratiche catastali

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Perizie tecniche

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Pratiche comunali

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Progettazione 3D

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Direzione lavori

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Successioni

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Ristrutturazioni

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A.P.E. – Attestato di Prestazione Energetica –

I casi in cui bisogna affidare l’incarico di redigere un APE (Attestato di Prestazione Energetica) APE (Attestato di Certificazione Energetica) sono diversi e spesso poco chiari perchè oggetto di numerose modifiche normative negli ultimi anni. Elenchiamo di seguito i casi in cui è necessario ed obbligatorio redigere un APE (aggiornamento Giugno 2013 secondo la legge 90 del 2013):

Per conoscere gli aggiornamenti di Gennaio 2014 (ancora non completamente chiariti ed in attesa di conversione in legge) è possibile leggere questo approfondimento dell’Ordine degli Ingegneri di Roma

 

  1. Compravendita: trasferimenti a titolo oneroso (es. rogito, permuta)
  2. Donazione: trasferimenti a titolo gratuito (usufrutto)
  3. Affitto di edifici o singole unità immobiliari.
  4. Annunci di vendita o affitto di unità immobiliari (per determinare l’indice di prestazione energetica).
  5. Edifici di nuova costruzione al termine dei lavori.
  6. Ristrutturazione importante quando i lavori insistono su oltre il 25% della superficie dell’involucro (pareti e tetti) dell’intero edificio.
  7. Edifici pubblici ed aperti al pubblico.
  8. Per tutti i contratti nuovi o rinnovati per gestione degli impianti termici o di climatizzazione di edifici pubblici.

 L’attestato va aggiornato in caso di lavori di riqualificazione o ristrutturazione che modificano la classe energetica

dell’immobile.Nel caso in cui un immobile sia stato dotato prima del 06.06.2013 di APE (attestato di certificazione energetica) non è necessario venga sostituito dall’APE (attestato di prestazione energetica).

In caso di dubbi e domande scrivere direttamente in fondo alla pagina

1-Compravendita: trasferimenti a titolo oneroso (es. rogito, permuta)

Prima del trasferimento dell’immobile e comunque sin dal momento della trattativa, il proprietario deve, a sue spese, far redigere l’Attestato e mostrarlo all’acquirente. Al momento del passaggio di proprietà, l’APE andrà consegnato al nuovo proprietario.

Nel contratto di vendita va apposta una specifica clausola con la quale l’acquirente dichiara di aver ricevuto  le  informazioni  e  la documentazione,   comprensiva   dell’attestato,   in   ordine    alla prestazione  energetica  dell’immobile.

Inoltre l’attestato di prestazione energetica (APE) deve essere allegato al contratto di vendita (art. 6 comma 3 del D.Lgs 192/05).

Le sanzioni per il proprietario inadempiente sono variabili tra i € 3000 ed i € 18000. E’ stata eliminata la nullità dell’atto in caso di mancata allegazione.

2 – Donazione: trasferimenti a titolo gratuito (usufrutto, assegnazione alloggi, etc)

Attualmente (Gennaio 2014) nel D.Lgs 192/05 non si cita se in caso di trasferimento a titolo gratuito sia obbligatorio dotare l’immobile di APE.

3-Affitto di unità immobiliari

Nel nuovo contratto di locazione soggetto a registrazione va apposta una specifica clausola con la quale il conduttore dichiara di aver ricevuto informazioni ed attestato di prestazione energetica. In caso di affitto di singole unità immobiliari l’APE può non essere allegato al contratto ma va comunque obbligatoriamente redatto.

Come in caso di compravendita, il proprietario (locatario) deve mostrare l’attestato di prestazione energetica durante le fasi di contrattazione e consegnarlo all’affittuario al momento della registrazione del contratto.

Le conseguenze sono particolarmente onerose, se non si ha l’APE al momento della registrazione del contratto di affitto si incorre in una sanzione da euro 1.000 a euro 4.000. Se la durata della locazione non eccede i tre anni, la sanzione è ridotta alla metà.

I controlli e le sanzioni possono essere commissurate direttamente dalla Guardia di Finanza o, all’atto della registrazione direttamente dall’Agenzia delle Entrate.

4 – Annunci di vendita di unità immobiliari

Su annunci immobiliari di vendita ed affitto di immobili, con qualsiasi mezzo d’informazione, deve essere inserita la prestazione energetica globale, la prestazione energetica dell’involucro e la classe energetica corrispondente. Approfondisci: Cosa scrivere nell’annuncio sulla prestazione energetica.

Quindi, affinchè l’annuncio contenga le informazioni in merito alle prestazioni energetiche, è necessario richiedere la redazione dell’attestato prima della pubblicazione. Le sanzioni per il responsabile dell’annuncio arrivano a 3000 euro. Approfondisci: Sanzioni Certificazione Energetica

5-Nuova Costruzione

La direttiva Europea e la legge nazionale sono molto severe sull‘obbligo di dotare un immobile di nuova costruzione di APE (Attestato di Prestazione Energetica). L’obiettivo è quello di controllare l’effettiva rispondenza alle normative sul risparmio energetico. L’acquirente può tutelarsi ricevendo prima del trasferimento della proprietà un documento asseverato che definisce la classe energetica.

La procedura prevede che al termine dei lavori, prima di richiedere il certificato di agibilità, il costruttore consegni al comune diversi documenti tra i quali anche l’APE. L’attestato deve essere redatto da uncertificatore energetico indipendente ed estraneo alle altre fasi di progettazione e realizzazione dell’edificio (non può essere il progettista o il direttore dei lavori).

La procedura va compiuta anche in caso di “ristrutturazioni importanti” (interventi su una superficie maggiore del 25% dell’involucro) e interventi di “demolizione-ricostruzione”.

6-Ristrutturazione importante

Il concetto di “ristrutturazione importante” è una delle principali modifiche del DL 63/2013. Vengono considerati tali, interventi comunque denominati, che insistono su oltre il 25% della superficie dell’involucro dell’edificio.

I casi che rientrano in questa voce sono innumerevoli e potrebbero portaread una sensibile modifica delle tecniche edilizie. Per fare un esempio ricadono in questo campo la maggior parte dei rifacimenti delle impermeabilizzazioni dei tetti, della verniciatura delle superfici esterne, etc.

Ad ogni “ristrutturazione importante” bisognerà dotare l’immobile di APE.

7-Edifici pubblici ed aperti al pubblico

In edifici pubblici ed aperti al pubblico con superficie maggiore di 500mq bisogna realizzare l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) entro il 5 Ottobre 2013 (120 giorni dall’entrata in vigore del Decreto 63/2013). Dal 9 Luglio 2015 la soglia è diminuita a 250 mq. La norma prevede che l’attestato venga affisso all’ingresso dell’edificio.

Anche le scuole, entro i limiti prima descritti, devono dotarsi di Attestato di Prestazione Energetica (APE).

8-Contratti di gestione del clima in edifici pubblici

In caso di nuovi contratti o rinnovi di gestione di impianti climatici in edifici pubblici bisogna dotare l’immobile di attestato di prestazione energetica.

Se l’immobile è già dotato di APE

Su questo punto la normativa è molto chiara: se un immobile è dotato di APE in corso di validità (la validità si verifica nella prima pagina dell’attestato in alto a destra), rilasciato prima dell’entrata in vigore del DL 63/2013, cioè in data 06.06.2013, non è necessario dotare l’immobile di APE.

Ecco il testo di legge:

Art.6 comma 10 del D.Lgs 192/05: L’obbligo di dotare l’edificio di un attestato di prestazione energetica viene meno ove sia già disponibile un attestato in corso di validità, rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE.

Casi di esclusione dell’APE

I casi in cui non bisogna dotare l’immobile di un APE sono individuati dall’art.3 comma 3 del D. Lgs 192/2005:

  • gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili
  • edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione
  • i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati salvo le porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica.
  • gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d’uso di cui all’articolo 3 del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l’installazione e l’impiego di sistemi tecnici di climatizzazione, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi.
  • gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose

 

VISURA PER NOMINATIVO PERSONA FISICA SU TERRITORIO COMUNALE (6€)
Questa visura catastale viene richiesta per conoscere le proprietà immobiliari (sia terreni che fabbricati) il cui nominativo (persona fisica o società) possiede diritti reali (usufrutto, proprietà, comproprietà, proprietà superficiaria, proprietà per l’area ecc ). La visura per nominativo può essere effettuata nei seguenti ambiti: Nazionale (riferita a tutto il territorio nazionale), Provinciale (riferita a tutti i comuni di una determinata provincia) o Comunale (riferita a un solo territorio comunale).

VISURA PER NOMINATIVO PERSONA FISICA SU TERRITORIO PROVINCIALE (8€)
Questa visura catastale viene richiesta per conoscere le proprietà immobiliari (sia terreni che fabbricati) il cui nominativo (persona fisica o società) possiede diritti reali (usufrutto, proprietà, comproprietà, proprietà superficiaria, proprietà per l’area ecc ). La visura per nominativo può essere effettuata nei seguenti ambiti: Nazionale (riferita a tutto il territorio nazionale), Provinciale (riferita a tutti i comuni di una determinata provincia) o Comunale (riferita a un solo territorio comunale).

VISURA PER NOMINATIVO PERSONA FISICA SU TERRITORIO NAZIONALE (10€)
Questa visura catastale viene richiesta per conoscere le proprietà immobiliari (sia terreni che fabbricati) il cui nominativo (persona fisica o società) possiede diritti reali (usufrutto, proprietà, comproprietà, proprietà superficiaria, proprietà per l’area ecc ). La visura per nominativo può essere effettuata nei seguenti ambiti: Nazionale (riferita a tutto il territorio nazionale), Provinciale  riferita a tutti i comuni di una determinata provincia) o Comunale (riferita a un solo territorio comunale).

VISURA PER NOMINATIVO PERSONA GIURIDICA SU TERRITORIO COMUNALE (6€)
Questa visura catastale viene richiesta per conoscere le proprietà immobiliari (sia terreni che fabbricati) il cui nominativo (persona fisica o società) possiede diritti reali (usufrutto, proprietà, comproprietà, proprietà superficiaria, proprietà per l’area ecc ). La visura per nominativo può essere effettuata nei seguenti ambiti: Nazionale (riferita a tutto il territorio nazionale), Provinciale (riferita a tutti i comuni di una determinata provincia) o Comunale (riferita a un solo territorio comunale).

VISURA PER NOMINATIVO PERSONA GIURIDICA SU TERRITORIO PROVINCIALE (8€)
Questa visura catastale viene richiesta per conoscere le proprietà immobiliari (sia terreni che fabbricati) il cui nominativo (persona fisica o società) possiede diritti reali (usufrutto, proprietà, comproprietà, proprietà superficiaria, proprietà per l’area ecc ). La visura per nominativo può essere effettuata nei seguenti ambiti: Nazional (riferita a tutto il territorio nazionale), Provinciale (riferita a tutti i comuni di una determinata provincia) o Comunale (riferita a un solo territorio comunale).

VISURA PER NOMINATIVO PERSONA GIURIDICA SU TERRITORIO NAZIONALE (10€)
Questa visura catastale viene richiesta per conoscere le proprietà immobiliari (sia terreni che fabbricati) il cui nominativo (persona fisica o società) possiede diritti reali (usufrutto, proprietà, comproprietà, proprietà superficiaria, proprietà per l’area ecc ). La visura per nominativo può essere effettuata nei seguenti ambiti: Nazionale (riferita a tutto il territorio nazionale), Provinciale (riferita a tutti i comuni di una determinata provincia) o Comunale (riferita a un solo territorio comunale).

VISURA PER IMMOBILE (6€)
La visura per immobile viene richiesta per conoscere i dati di un immobile (categoria, classe, rendita, proprietà) partendo dai soli dati catastali (Comune, Foglio, Particella e Subalterno).La visura per immobile può essere richiesta sia per il catasto terreni (N.C.T.) sia per il catasto fabbricati (N.C.E.U.).
 
VISURA PER IMMOBILE STORICA (10€)
La visura per immobile storica, oltre ad avere tutti i dati che ha la visura per immobile contiene anche l’indicazione di tutti i passaggi avvenuti sull’immobile riguardanti sia variazioni di proprietà (compravendite, successioni, ecc) sia le variazioni sulla consistenza dell’immobile (frazionamenti, fusioni, variazioni della rendita. cambi di destinazione d’uso ecc).
 
ESTRATTO CATASTALE (5€)
L’estratto catastale generalmente in scala 1:2000, riporta l’indicazione delle particelle con l’individuazione di fabbricati (con campitura in grigio). La particella oggetto della richiesta verrà evidenziata in grassetto e sarà posizionata al centro del foglio. L’estratto catastale può essere richiesto sia in formato A4 sia in formato A3.
 
PLANIMETRIA CATASTALE (15€)
La planimetria catastale è quel documento che rappresenta graficamente una singola unità immobiliare indicando la disposizione e destinazione delle stanze, porte, finestre e altezze dei locali.
 
ELABORATO PLANIMETRICO (10€)
L’elaborato planimetrico è quel documento grafico che indica la posizione di una determinata unità immobiliare all’interno del fabbricato. In questo documento non sono rappresentate le distribuzioni dei vani all’interno dell’unità immobiliare.
 
ELENCO FABBRICATO (6€)
L’elenco fabbricato, chiamato anche elenco subalterni è il documento con il quale si conoscono tutte le unità immobiliari di un determinato immobile. Per ogni unità immobiliare è indicata la categoria, la classe, la rendita, l’indirizzo e il piano.
 
 

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